Convenzioni con associazioni di categoria

AICE (Associazione italiana commercio estero) 

Coordiniamo lo Sportello Assicurativo aperto presso Aice, tramite il quale le aziende associate possono richiedere assistenza e consulenza per analizzare e risolvere problemi di carattere assicurativo. Nell'ambito della collaborazione anche:

Informazioni:

AICE
Pierantonio Cantoni
pierantonio.cantoni@unione.milano.it

Altre convenzioni

Le Convenzioni con Alsea, Fedespedi e  Assologistica prevedono:

Polizze a garanzia delle merci tenute in consegna o custodia

L’assicurazione stipulata copre l’effettivo valore delle merci di terzi presenti in magazzino, rispetto agli impegni assunti con il cliente (vedi Art. 1907 del CC)?
In caso contrario è bene imporre al cliente la  dichiarazione e l’aggiornamento dei valori.

La partita “merci varie di terzi” prevede la dicitura “escluse le merci altrimenti assicurate” ?
Per evitare l’applicazione della regola proporzionale - ex art. 1907 - nel calcolo della pre - esistenza.

Consistenza del massimale della garanzia Ricorso Terzi?

La copertura quale estensione ha?

Siamo a tua disposizione per eventuale verifica e controllo delle Assicurazioni in essere. Contattaci

Se Conduttori del magazzino

Se non proprietari dell’immobile, valutare l’opportunità di assicurare, invece del solo Rischio Locativo, il fabbricato come “Fabbricato di proprietà di terzi”, al fine di avere , in caso di sinistro, il controllo diretto dell’indennizzo per le operazioni di ripristino del fabbricato, senza attendere l’intervento del proprietario.

Provvedere ad assicurare alla partita Macchinario,  Attrezzature Impianti, anche quelle di proprietà di terzi  compreso il proprietario dell’immobile.

Nel caso in cui, per contratto, l’assicurazione delle merci risultasse a carico Depositante, prevedere la seguente clausola di Assicurazione.

Assicurazione a carico del depositante

Clausola di Responsabilità e Assicurazione

Il Committente (proprietario delle merci) provvede ad assicurare, a sua cura e spese, le merci affidate al Depositario (Operatore Logistico), contro ogni e qualsiasi danno e per i massimali da lui ritenuti congrui e opportuni a coprire i propri rischi. Tale polizza dovrà prevedere atto di rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore nei confronti dell’Operatore (1916 CC) anche nel caso di colpa grave. Inoltre,

Il committente dichiara di:

Il committente si impegna infine a fornire copia della Polizza e della Appendice di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei termini stabiliti in questa clausola e dimostrazione di ogni loro rinnovo a ogni scadenza della stessa.

Polizza cyber risk per gli operatori della logistica e del trasporto

Gli attacchi informatici possono creare molteplici criticità che è bene prevedere.

Inoltre tutte le Polizze offerte del mercato a garanzia di Beni o Attività coprono il solo danno diretto e materiale subito da hardware e software e le spese di ripristino dei dati se conseguenti a un evento assicurato.

In pratica escludono, salvo espressa deroga, proprio la copertura del rischio informatico (richieste di riscatto, interruzione di esercizio, perdita di profitto trasferimento fraudolento di fondi o dati sensibili, spese di indagine e tutela legale).

Come prevenire questi rischi?

Una Polizza Cyber, stipulata con la consapevolezza delle proprie esigenze e dei sistemi adottati per prevenire il rischio, consente all’assicurato di far fronte a queste criticità.

Molti assicuratori specialisti del ramo, forniscono servizi di consulenza per:

In caso di attacco, un tempestivo intervento degli assicuratori consente di stabilire e documentare le cause, contenere il danno, decontaminare il sistema informatico, ripristinare e configurare i dati e il sistema informatico.

Come funziona la Polizza?

La Polizza Cyber prevede l’attivazione delle seguenti sezioni:

Quanto costa?

Non esiste una tariffa standard, il premio viene proposto dall’assicuratore dopo accurata analisi dei dati forniti dall’assicurando mediante la compilazione di apposito questionario. Dipende dalla natura dell’attività, dal massimale, dalle franchigie sopportabili.

Cosa fare in caso di attacco?

  1. Denunciare tempestivamente il sinistro agli assicuratori e all’Autorità di Polizia del luogo, precisando il momento dell’inizio dell'attacco, la causa presunta, le prevedibili conseguenze.
  2. Notificare la violazione dei dati personali (data breach)  presentando reclamo ai sensi ex art. 77 al Garante per la protezione dei dati personali - P.zza Venezia, 11 - 00187 ROMA, mediante inoltro di Pec
  3. Tenere precisa documentazione di tutti i danni subiti e costi sostenuti per ripristinare la funzionalità dell’esercizio ivi comprese le spese per le consulenze legali e peritali.
  4. Offrire agli assicuratori tutta la collaborazione e assistenza richiesta per eseguire gli interventi attuabili per diminuire la perdita indennizzabile.

Digitalizzazione della filiera cargo aereo: l’esempio Malpensa

Negli ultimi tre anni, nell’ambito del Progetto Europeo FENIX, la società di gestione degli scali milanesi Sea ha investito 1,5 Milioni di euro per favorire l’interscambio e la condivisione di informazioni tra gli attori delle filiere logistiche che operano nelle reti Ten-T.

SEA sta sviluppando nuovi applicativi che permetteranno la digitalizzazione dei processi del ciclo di trattamento delle merci aeree (trasporti stradali, operazioni aeroportuali land-side, operazioni aeroportuali air-side, procedure doganali) che coinvolgono tutti gli operatori della filiera logistica.

Le applicazioni sviluppate, essendo scalabili e interoperabili, potranno poi essere messe a disposizione di tutti gli aeroporti italiani, a vantaggio della transizione digitale e sostenibile del cargo aereo nazionale.

Sono intervenuti

Nel suo intervento Franco Larizza ha spiegato perché la copertura per il Cyber Risk può essere realmente utile per gli operatori della logistica e del trasporto.

La natura internazionale di questa attività espone l’azienda a vari rischi informatici. Inoltre tutte le Polizze offerte del mercato a garanzia di beni o attività coprono il solo danno diretto e materiale subito da hardware e software e le spese di ripristino dei dati se conseguenti a un evento assicurato ed escludono, salvo espressa deroga, la Perdita Patrimoniale o le spese causate da ripristino attività, richieste di riscatto, interruzione di esercizio, perdita di profitto verificatosi nel periodo della interruzione della attività, trasferimento fraudolento di fondi, responsabilità civile per divulgazione dati, spese di indagine e difesa.

Scarica gli Atti del Convegno (.Pdf)

Partner

Milano: Fusioni e acquisizioni nella logistica e nei trasporti

L'evento è stato organizzato da Assologistica Cultura e Formazione il 6 giugno a Palazzo Turati, in Via Meravigli 9B (MI).

Programma

Curriculum esperti

Franco Larizza

Qualificato come formatore da AIBA Associazione Italiana Broker di Assicurazioni, da molti anni Franco Larizza mette a disposizione degli imprenditori l’esperienza maturata nella gestione delle polizze assicurative e nell’attività di redazione - controllo delle clausole di responsabilità e assicurazione previste dai contratti di trasporto e logistica.

Verona: Logistica e trasporti in sicurezza

Programma

Intervento di Franco Larizza

L’assicurazione delle merci durante il loro trasporto

Franco Larizza nella sua relazione ha approfondito i seguenti aspetti assicurativi:

Allentamento restrizioni ingresso a Hong Kong

Cathay Pacific ha accolto con favore questi aggiustamenti che contribuiranno a facilitare la graduale ripresa delle attività di collegamento da, per e tramite l'hub aereo di Hong Kong.

Nel mese di ottobre, Cathay Pacific aggiungerà più di 200 voli passeggeri verso destinazioni regionali e di lungo raggio e aumenteremo le frequenze dei voli per Tokyo (Narita) a 43 e per Osaka a 50.

Dal 1° novembre riprenderanno i voli giornalieri della compagnia aerea di Hong Kong per Tokyo (Haneda) e dal 1° dicembre i voli quadrisettimanali per Sapporo.

Anche se altri voli verranno inserite il più rapidamente possibile, Cathay Pacific informa che ci vorrà del tempo per ricostruire integralmente la rete.

Fonte: Cathay Pacific

Nuova disciplina del contratto di trasporto e spedizione

Il Dl 6 novembre 2021, n 152 entrato in vigore il 7/11/2021 integra e modifica alcuni articoli del Codice Civile che regolano il contratto di spedizione e trasporto.

Art. 1696 del C. C.

Calcolo del danno in caso di perdita o avaria della cosa trasportataNuova versione
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali CMR (8,33 DSP) La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la predita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali TERRESTRI ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali TERRESTRI, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, semprechè ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può essere in ogni caso superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. Le disposizioni dei commi primo secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la predita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 1737  del C. C.

Disciplina del contratto di SpedizioneNuova versione
Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza , in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Art. 1739 del C. C.

Obblighi dello spedizioniereNuova versione
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.Nella esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere alla assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Art. 1741 del C. C.

Spedizioniere vettoreNuova versione
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte , ha gli obblighi e i diritti del vettore.Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. Nell'ipotesi di perdita o avaria  delle  cose  spedite, si applica l'articolo 1696.

FonteGU Serie Generale n. 265 del 06-11-2021

Proteggere le merci deperibili dal rischio mancato freddo

Se il vettore non rispetta la catena di fornitura del freddo, perché ha sbagliato a impostare il termostato, oppure ha lasciato la merce per un certo periodo al di fuori della cella frigorifera, è possibile ottenere l’indennizzo dall’assicuratore? La risposta è: normalmente, NO!

Le polizze del ramo trasporti e depositi, senza opportuna deroga, escludono infatti la copertura dei rischi di mancata refrigerazione, o conservazione delle merci (mancato freddo). Le clausole scritte per estendere la copertura presentano particolarità che vanno attentamente considerate per evitare problemi in caso di sinistro.

Regolamentazione della copertura prestata per le merci deperibili

L’Assicurazione è prestata contro i rischi di:

Condizioni di assicurazione

L’assicurazione viene concessa a condizione che l’autocarro / Container / cella frigorifera siano forniti di:

Durante il deposito in cella frigorifera, la stessa sia dotata di segnalatori acustici e/o visivi che consentano la tempestiva rilevazione e segnalazione di eventuali anomalie nella produzione del freddo e la segnalazione di tale anomalia al personale addetto, anche esterno, al fine di prevenire o limitare il sinistro

La mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a TOT ore (ogni assicuratore impone la sua da 6 a 24 ore).

Rischi esclusi

Come rendere l’operatività della garanzia coerente con le nostre necessità e aspettative?

  1. Ridurre breakdown di 24 ore previsto dalle clausole Frozen a 4/6 ore per i prodotti refrigerati o freschi, 8 ore per i prodotti surgelati o congelati.
  2. Se possibile, estendere ai rischi scioperi e guerra Institute War Clauses (Cargo) CL 385 ed. 1.1.09; Institute Strikes Clauses (Frozen Food) CL 265 1.1.86 e per le carni alla Frozen Food Extention Clause seppur con le prescrizioni per quanto riguardante il periodo di conservazione

Traversata marittima

Durante le traversate marittime l’assicurazione vale anche in caso di interruzione di corrente dell’impianto di generazione della nave, ma sempre che:

Trasporto aereo

Agli effetti della validità della garanzia, la merce (escluse carni congelate) dovrà risultare stivata all’interno di un contenitore:

L’Assicurato dovrà dichiarare alla Compagnia Aerea la natura della merce e segnalare sui documenti di trasporto l’obbligo di tenere la merce al freddo (keep Cool)

Errata regolazione del termostato

Includere il rischio di errata regolazione del termostato, quando si possa dimostrare che precise istruzioni per iscritto sono state date al vettore

Rischi di deposito

Estendere la copertura alla mancata o anormale produzione e/o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, causata da agenti esterni.

Clausola ideale

Esclusivamente per i trasporti eseguiti da Vettori terzi rispetto all’assicurato o al contraente del presente contratto - purché risulti documentato che precise istruzioni di mantenere la merce alla temperatura idonea alla perfetta conservazione sono state impartita al vettore -  prima dell’inizio del trasporto, il mancato rispetto delle condizioni stabilite dalle Clausole delimitanti la garanzia “Merci Deperibili” previste dalle Condizioni Generali di assicurazione non comporteranno esclusione al diritto di indennizzo, ma in tal caso gli scoperti e le franchigie previste in polizza si intenderanno elevati a xxxxxxxxxxxxxxx

Cosa fare in caso di sinistro?

Dimostrare che l’evento ricade tra i rischi assicurati e si è verificato durante il periodo di validità della Assicurazione

Inoltre bisogna osservare gli “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro” previsto dal contratto vale a dire:

Guerra in Ucraina e impatto sulle polizze trasporti

Le principali compagnie marittime e i giganti delle spedizioni (Maersk, Msc, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express, Dhl) hanno bloccato le prenotazioni per il trasporto merci da e per la Russia.

Molte compagnie cinesi e internazionali hanno cancellato o deviato le rotte commerciali della Via della seta che attraversano la Federazione Russa e l’Ucraina per sfuggire alle pesanti sanzioni internazionali.

Gli analisti prevedono prezzi più alti per le spedizioni marittime, che renderanno più costoso commerciare per il mondo.

Conseguenze assicurative

Le compagnie operanti nel ramo trasporti stanno in questi giorni notificando agli assicurati l’applicazione della clausola di recesso dalla garanzia rischi guerra e scioperi prevista in polizza.

Tramite questo atto unilaterale le compagnie NON assicurano più automaticamente i danni conseguenti / dovuti / legati agli eventi bellici per:

Per “transiti” si intendono tutti i trasporti effettuati via terra / mare / aereo.

Da quanto apprendiamo la ripresa della garanzia è negoziabile in relazione all’evoluzione dello scenario bellico.